Decreto Liquidità: Parte Prima
14 Aprile 2020Alcuni Aspetti Pratici del Decreto Cura Italia in Materia di Lavoro: Bonus € 600
16 Aprile 2020Lo Studio Legale Ricci&Partners prosegue nell’analisi delle norme del “Decreto Liquidità”.
Oggi gli avvocati vi propongono l’analisi del Capo sulle MISURE FISCALI E CONTABILI, in considerazione dell’art 18 del DL 23/20
#L’art 18 del D. Lgs. 23/20, detta disposizioni per quanto riguarda il versamento dell’ Imposta sul valore aggiunto, ritenute sul personale dipendente e assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi con scadenza ad aprile e maggio 2020.
Questi versamenti sono rinviati al 30 giugno, ma a condizione che vi sia una riduzione del fatturato almeno del 33% (o del 50% per le grandi imprese) rispetto al periodo di imposta precedente.
Inoltre è necessario un ulteriore requisito:
• per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni (nel 2019), è necessario verificare una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
• per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% del fatturato o dei corrispettivi.
I tributi in oggetto sono quelli già indicati nel D. Lgs. 18/20, ovvero l’imposta sul valore aggiunto (per i mesi di marzo ed aprile 2020) e le ritenute, nonché i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i mesi di marzo ed aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).
Il “decreto liquidità” che stiamo analizzando, ha sospeso il versamento dei predetti tributi e contributi fino al 30 giugno 2020. In questa data si potrà versare in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.
Il comma 5 dell’articolo 18 concede la sospensione dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi. Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso.