Tassazione nelle Cause di Lavoro
7 Maggio 2019L’Avviso di Convocazione all’Assemblea Condominiale
24 Settembre 2019La legge 12 aprile 2019 n.31, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2019, ha introdotto una nuova disciplina della Class Action.
La norma ha previsto lo spostamento della disciplina dell’azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, nel nuovo Titolo VIII-bis attraverso l’introduzione degli articoli dal 840-bis al 840-sexiedecies.
Per l’entrata in vigore della legge bisognerà attendere tuttavia dodici mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (quindi il 19 aprile 2020) al fine di permettere al Ministero di adeguare i sistemi informativi per garantire le funzionalità del processo telematico.
Le principali novità della riforma rispetto alla normativa attuale disciplinata nel codice del consumo possono essere individuate di sotto.
– Forma della domanda e competenza: non più atto di citazione dinanzi al Tribunale ordinario ma ricorso dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa nel tribunale ove ha sede il resistente.
– Legittimi ad agire: non più soltanto i consumatori ma tutti coloro fanno parte di una stessa classe che rivendicano la lesione di diritti individuali omogenei.
– Tutela: l’azione può essere promossa non solo in ipotesi di responsabilità contrattuale ma anche per fatti illeciti.
– Termine di adesione: l’adesione all’azione collettiva è ammessa non più soltanto nella fase successiva all’ordinanza di ammissibilità, ma addirittura dopo la sentenza di accoglimento.
– Processo telematico: tutta la procedura viene informatizzata attraverso il portale pubblico.
– Azione Inibitoria collettiva: viene introdotto un nuovo strumento giuridico rivolto alla cessazione di una condotta lesiva.
Esaminate brevemente le novità della riforma possiamo analizzare più dettagliatamente la nuova procedura.
Ambito di applicazione e legittimazione ad agire
L’ambito di applicazione della normativa è la tutela dei diritti individuali omogenei cioè la tutela dei diritti di più utenti contro lo stesso soggetto. Scompare tuttavia ogni riferimento al consumatore, di guisa che la pretesa potrà essere avanzata ad esempio da cittadini, lavoratori, imprese.
L’azione potrà essere esperita nei confronti di imprese ed enti gestori di servizi pubblici o pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività (art. 840-bis c.p.c.)
L’azione può essere promossa o individualmente da ciascun componente della classe ovvero da un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro iscritta nell’elenco pubblico istituito presso il Ministero di Giustizia.
L’azione è finalizzata all’accertamento della responsabilità e alla condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. In sostanza la proponibilità non sarà limitata ai soli casi di responsabilità contrattuale potendo riguardare anche quella extracontrattuale.
Procedimento
La domanda si propone con ricorso al Tribunale, sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Il rito è quello sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c. ma non è consentito disporre il mutamento di rito (art. 840-ter). Il giudizio è definito con sentenza resa nel termine di trenta giorni dalla discussione orale.
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza va pubblicato nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestiti dal Ministero. Dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti dello stesso soggetto; quelle proposte sono cancellate dal ruolo mentre quelle proposte tra la data di deposito del ricorso ed il termine di sessanta giorni sono riunite all’azione principale (art. 840-quater c.p.c.)
L’azione si articola in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all’ammissibilità dell’azione e alla decisione sul merito, e l’ultima alla liquidazione delle somme dovute agli aderenti all’azione.
Entro trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda. L’azione è infondata quando è manifestamente infondata; quando è carente del requisito dell’omogeneità dei diritti oggetto della tutela; quando il ricorrente versa in conflitto di interessi nei confronti del resistente; quando è proposta da un ricorrente che non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio. L’ordinanza che decide sull’ammissibilità è reclamabile entro trenta giorni in Corte d’Appello (art. 840-ter c.p.c.)
Adesione
Assoluta novità è la modalità di adesione all’azione che nella vecchia disciplina di cui al codice del consumo prevedeva possibile solo dopo l’ordinanza che ammette l’azione ma non a seguito della sentenza di merito che dunque accerta la responsabilità del resistente.
La riforma precede che l’adesione posa avvenire in due momenti distinti:
• Successivamente all’ordinanza che ammette l’azione: in questo è la stessa ordinanza che fissa un termine per l’adesione non inferiore a sessanta e non superiore a centocinquanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza sul portale e a definire anche i caratteri individuali omogenei che consentono l’inserimento nella classe.
Coloro che aderiscono non assumono la qualità di parte ma possono accedere al fascicolo informatico e ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria (art. 840-quinquies c.p.c.)
• Nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio: nella sentenza stessa che accoglie l’azione viene fissato un termine non inferiore a sessanta e non superiore a centocinquanta giorni dalla pubblicazione della sentenza sul portale per l’adesione (art. 840-sexies c.p.c.)
In concreto l’adesione all’azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un’area del portale servizi telematici. Tra gli elementi necessari della domanda segnaliamo: il conferimento al rappresentante comune degli aderenti del potere di rappresentare l’aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale che processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione; i dati per l’accredito delle somme; la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese e una attestazione che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri (art. 840-septies).
La domanda è presentata su modulo conforme al modello approvato con decreto dal Ministero.
Istruttoria e decisione
Quanto all’istruttoria della causa, il giudice può applicare sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 100.000 euro) sia alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio.
Qualora sia nominato un consulente tecnico d’ufficio, l’obbligo di anticipare l’acconto e il compenso quest’ultimo spettanti sono posti, salvo specifici motivi, a carico del resistente (art 840-quinquies c.p.c.)
La sentenza emessa dal tribunale che accoglie l’azione ha natura di accertamento della responsabilità del resistente. Essa definisce i caratteri individuali omogenei che consentono l’inserimento nella classe; fissa il termine per l’adesione; individua la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti; determina l’importo che ogni aderente deve versare a titolo di fondo spese; nomina il giudice delegato per gestire la procedura di adesione e la fase di liquidazione ed un rappresentate comune degli aderenti che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare.
Solo nel caso in cui l’azione è proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione o associazione, la sentenza provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie (art. 840-sexies c.p.c.)
Esame delle domande di adesione e condanna al pagamento delle somme
Si tratta di una fase introdotta dalla riforma. Il codice del consumo prevede attualmente che sia direttamente la sentenza di condanna a liquidare in via equitativa le somme dovute agli aderenti all’azione oppure a stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione.
La riforma delinea un procedimento diverso. Dopo la presentazione delle domande di adesione il resistente può prendere posizione su ciascuna domanda depositando una memoria difensiva. Entro i successivi novanta giorni, il rappresentante comune degli ardenti predispone e deposita un progetto dei diritti individuali omogenei prendendo posizione su ciascuna domanda individuale. In giudice delegato decide infine con decreto motivato sull’accoglimento delle domande di adesione e condanna il resistente al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Il decreto costituisce titolo esecutivo (art. 840-octies c.p.c.)
Il resistente se provvede spontaneamente al pagamento delle somme versa le somme in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà poi al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto (art. 840-duodecies c.p.c.)
Se il resistente non adempie, la procedura forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (art. 840-terdecies c.p.c.)
La chiusura della procedura di adesione all’azione avviene con decreto motivato quando la ripartizione degli aderenti effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l’intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti o quando nel corso della procedura risulti che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere (art. 840-quinquiesdecies c.p.c.)
Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale ed interessi.
Impugnazioni
Può essere oggetto di impugnazione si la sentenza sia il decreto di liquidazione. Per quanto riguarda la sentenza si stabilisce oltre alla circostanza che gli atti di impugnazione devono essere pubblicati sul portale che ai fini dell’impugnazione della sentenza non si applica l’articolo 325 c.p.c. (art. 840-decies c.p.c.)
Contro il decreto di liquidazione delle somme è invece ammessa opposizione proponibile con ricorso da depositare entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso può essere proposto resistente, dal rappresentante comune o dagli avvocati dei ricorrenti (art. 840-undecies c.p.c.)
Quota lite
Si tratta della somma ulteriore rispetto a quella da pagare a ciascun aderente a titolo di risarcimento che il resistente deve corrispondere al difensore del ricorrente ed al rappresentante comune. Somma che costituisce una percentuale dell’importo complessivo che il resistente dovrà pagare, calcola in base al numero dei componenti della classe sulla base di sette scaglioni (art. 840-novies c.p.c.)
Azione Inibitoria collettiva
La riforma introduce infine, accanto alla class action, anche la possibilità di esperire un’azione inibitoria collettiva nei confronti degli autori di condotte lesive (chiedendo al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità la cessazione di un comportamento lesivo o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva (art. 840-sexiesdecies c.p.c.)
La domanda si propone con le forme del procedimento camerale e la competenza è attribuita alle sezioni specializzate per l’impresa. La riforma consente l’adesione nelle forme del precedente art. 840-quinquies c.p.c.
In caso di condanna, il Tribunale, su richiesta di parte può adottare i provvedimenti di cui all’art. 614-bis cpc e cioè determinare la somma di denaro dovuta all’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento; su richiesta del P.M. o delle parti, il Tribunale può altresì ordinare alla parte soccombente di adottare le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
Qualora l’azione inibitoria sia proposta congiuntamente all’azione di classe, il giudice disporrà la separazione.