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24 Maggio 2024Con l’ordinanza n. 10505/2024, depositata il 19 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della validità della sanzione amministrativa comminata mediante l’utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione della velocità la sola approvazione di questi non è sufficiente, essendo invece necessaria l’omologazione.
La questione trattata dalla Suprema Corte traeva origine dalla contestazione di validità di un verbale di accertamento emesso dalla Polizia Locale per la violazione dell’art. 142, comma 8, C.D.S. (Limiti di velocità). Accolta l’opposizione in primo grado, il Comune di Treviso proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace. Il Tribunale di Treviso, rigettando l’appello, confermava la pronuncia di primo grado in quanto l’accertamento contestato era stato effettuato da un apparecchio di rilevazione non omologato ai sensi di legge, non essendo rilevante a tal fine la sola approvazione preventiva dello stesso.
L’Ente, pertanto, adiva la Corte di Cassazione, la quale con l’ordinanza in esame ha ritenuto condivisibile la motivazione della sentenza impugnata. La Suprema Corte, ai fini della decisione, ha considerato dirimente il dato letterale emergente dall’art. 142 comma 6 del Codice della Strada e dall’art. 192 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del medesimo Codice, dai quali si ricava una netta distinzione tra le fasi di approvazione ed omologazione, essendo la prima propedeutica alla seconda. In particolare l’omologazione, pur consistendo in una procedura anch’essa amministrativa come l’approvazione, ha natura necessariamente tecnica e risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del Pubblico Ufficiale legittimato, requisito questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso.
A sostegno di dette argomentazioni, la Suprema Corte ha inoltre richiamato un’altra propria recente pronuncia (cfr. Cass. n. 3335/2024) nella quale aveva già affermato che la prova della funzionalità e affidabilità dello strumento elettronico di rilevazione non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, tale prova non essendo ricavabile dal verbale di accertamento.
L’ordinanza in esame per la prima volta chiarisce dunque la distinzione tra due concetti, quali approvazione e omologazione degli autovelox, spesso erroneamente confusi e considerati equipollenti negli atti normativi secondari, come ad esempio le circolari ministeriali, aprendo così la strada a nuovi possibili contenziosi tra automobilisti ed enti locali.