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13 Dicembre 2024A seguito della conclusione dei lavori appaltati da un privato ad una ditta, può accadere che il committente constati che le opere non sono state eseguite a regola d’arte, pertanto si rifiuti di pagare l’appaltatore, ma quest’ultimo neghi qualsiasi responsabilità, sostenendo che i lavori medesimi siano stati accettati senza riserve e pretendendo quindi il pagamento del corrispettivo dovuto.
La legge, infatti, all’art. 1667 c.c., pone a carico dell’appaltatore un obbligo di garanzia nei confronti del committente per i vizi e le difformità delle opere eseguite, da denunciare entro sessanta giorni dalla scoperta, ma tale garanzia non opera quando tali vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili e l’appaltatore abbia accettato i lavori.
Il Codice Civile, all’art. 1665, stabilisce che l’opera si considera accettata, quando il committente tralasci di eseguirne la verifica o non ne comunichi l’esito entro un breve termine, oppure quando il committente ne riceva la consegna senza riserve.
Al di là della disciplina dettata dal Codice, la giurisprudenza è intervenuta però più volte al fine di dirimere controversie aventi ad oggetto la consegna e l’accettazione di un’opera, dettando dei consolidati princìpi che delineano il confine e la differenza tra i due atti.
La Corte di Cassazione, ad esempio, nell’ordinanza n. 27915 del 23 settembre 2022 ha evidenziato che mentre la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, l’accettazione dell’opera esige invece che il committente esprima, anche per facta concludentia, il proprio gradimento verso la stessa.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la mera presa in consegna dell’opera non può di per sé configurare l’accettazione della medesima, se quest’ultima non può essere desunta da altri elementi di fatto, la cui sussistenza deve essere valutata dal giudice di merito.
Successivamente, con ordinanza n. 4010 del 9 febbraio 2023 sempre la Corte di Cassazione ha evidenziato che la ricezione, da parte del committente, delle opere, senza esplicare alcuna riserva è da considerarsi fatto concludente da cui ricavare il gradimento dello stesso per i lavori che gli sono stati consegnati.
Da tale gradimento discendono effetti ben precisi, come, per l’appunto, l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
Ne consegue, in conclusione, che a fronte di vizi riconoscibili, il committente, al fine di non decadere dalla garanzia dell’appaltatore, al momento della consegna dell’opera dovrà esplicitare per iscritto le proprie riserve, denunciando tempestivamente i vizi e le difformità riscontrate che potrà far valere, ai fini di una risoluzione contrattuale o di una riduzione del prezzo nel termine di un anno dalla consegna dell’opera medesima.
A cura dell’Avv. Gianmarco Cecconi