Decreto Liquidità: Parte Seconda
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21 Maggio 2020L’art. 27 del DL 18/2020 ha previsto, per il solo mese di marzo, il pagamento una tantum di un bonus di € 600 erogato dall’Inps in favore di titolari di partita Iva.
I beneficiari sono liberi professionisti, autonomi, lavoratori del settore agricolo.
Esteso anche ai lavoratori stagionali del turismo che hanno subito l’interruzione del rapporto di lavoro tra il 01/01/2020 ed il 17/03/2020
Tale bonus è previsto in favore di soggetti con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020, iscritti esclusivamente alla gestione separata.
I beneficiari non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto: sembrerebbero pertanto esclusi i beneficiari di pensione di reversibilità.
La somma di € 600 è un importo netto, non soggetto ad imposizione fiscale e non concorre né a contribuzione figurativa né ad assegni familiari.
Il bonus è cumulabile e compatibile con l’indennità di disoccupazione NASPI.
Bonus 100 euro
L’art. 63 del DL 18/2020 ha previsto, per il solo mese di marzo, il pagamento di un premio di € 100 ai lavoratori dipendenti che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro.
I beneficiari sono solo i dipendenti che hanno avuto nel 2019 un reddito complessivo inferiore ad € 40.000 euro.
Tale bonus di € 100 non concorre alla formazione di reddito.
È necessaria la presentazione di una auto-dichiarazione dal lavoratore al datore che attesti di aver percepito un reddito inferiore a 40.000 euro.
Il bonus è erogato direttamente dal datore di lavoro in busta paga, il quale recupererà tale somma attraverso lo strumento della compensazione.
Il bonus è erogato per le sole giornate di lavoro prestate effettivamente nella sede di lavoro: sono escluse pertanto le giornate di lavoro in smart-working, in malattia, ferie, permessi o congedi.
Per l’importo si calcola il rapporto tra le giornate effettivamente prestate in sede e quelle lavorabili: ad esempio, se su 20 giornate lavorabili è stata prestata attività presso la sede solo per 10 giorni, il bonus sarà di € 50.
Il bonus è esteso anche ai lavoratori part-time. Nel caso di più rapporti di lavoro di tipo part-time, la richiesta dovrà essere effettuata ad un solo datore di lavoro sempre con autodichiarazione.
Il bonus è esteso anche ai lavoratori licenziati nel corso del mese di marzo, in proporzione alle giornate di lavoro effettivamente svolte.
Divieto di licenziamento
L’art. 46 del DL 18/2020 prescrive che sono sospesi i licenziamenti dei lavoratori per giustificato motivo oggettivo o di tipo collettivo dal 17 marzo 2020 al 15 maggio 2020.
I licenziamenti intimati in tale periodo non sono pertanto validi ed andranno rinnovati dopo il 15 maggio 2020.
Sono invece sospesi per 60 giorni i licenziamenti iniziati dopo il 23 febbraio 2020.
Tale divieto si applica a tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero di dipendenti e quindi anche nel caso di un unico dipendente.
Per la data si fa riferimento alla ricezione del licenziamento da parte del lavoratore.
Nel divieto non sono ricompresi né i licenziamenti di tipo disciplinare o giusta causa (ad esempio per assenza ingiustificata) né le cessazioni del contratto a termine durante tale periodo che, pertanto, sono entrambi regolarmente operanti.
Avv. Mirco Tofani