Multa nulla se l’autovelox è solo approvato e non omologato
10 Maggio 2024I nonni, se coinvolti nel conflitto tra i genitori, non hanno diritto di vedere i nipoti.
31 Maggio 2024La Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile con la recente ordinanza n. 9572 del 9 aprile 2024, ha ribadito l’ormai consolidato orientamento secondo il quale il Direttore dei Lavori, nominato nell’ambito di un appalto di natura privatistica, è tenuto ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte traeva origine dalla richiesta di risarcimento danni, per vizi di costruzione, proposta da una società committente/costruttrice nei confronti del Direttore dei Lavori e dell’esecutore materiale delle opere di costruzione di due immobili, destinati a civile abitazione, da essa commissionate.
In primo grado il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda nei confronti del Direttore dei Lavori, mentre in secondo grado la Corte di Appello rigettava la stessa, ritenendo che il lavoro da cui era dipeso il vizio (applicazione della guaina protettiva sulla platea di un edificio realizzato su una falda acquifera) costituiva una tecnica elementare del buon costruire, astrattamente imputabile alla ditta esecutrice. Nel caso di specie, peraltro, l’appalto veniva eseguito sotto la direzione della committente/costruttrice, la quale sceglieva e acquistava i materiali da utilizzare e impartiva direttive all’impresa mediante un direttore di cantiere. Di conseguenza, a giudizio della Corte d’Appello, nel momento in cui la committente aveva optato per una scelta più economica si era assunta anche il rischio in proprio che il lavoro non rispondesse alle regole dell’arte.
Sempre secondo la Corte d’Appello, non sarebbe stato nemmeno dimostrabile che se pure il DL avesse impartito una direttiva difforme rispetto al direttore di cantiere (considerato una propagazione della committente), questa sarebbe stata eseguita.
La Corte di Cassazione non ha condiviso tale interpretazione ed ha ritenuto che la decisione impugnata dinanzi ad essa non rispettasse i princìpi di diritto che disciplinano l’oggetto della prestazione professionale che assume il direttore dei lavori nei confronti del committente.
La Suprema Corte ha infatti evidenziato come il Direttore dei Lavori debba sempre adoperarsi al fine di garantire al committente il risultato che questo si aspetta di conseguire, dovendo quindi assicurarsi che l’opera e le sue modalità di esecuzione siano conformi al progetto, al capitolato e alle regole della tecnica, adottando tutti gli accorgimenti necessari volti a garantirne la realizzazione senza difetti costruttivi.
Di conseguenza non si sottrae a responsabilità il professionista che abbia omesso di vigilare, di impartire le opportune disposizioni e controllarne l’ottemperanza, dovendo, in caso di mancata esecuzione delle proprie direttive, farlo rilevare e, finanche, disporre, in mancanza di adempimento, la sospensione dei lavori o rifiutarsi di proseguire l’incarico.
I princìpi di diritto sopra espressi non dovrebbero comunque mai esimere il committente dal verificare, anche in presenza di un Direttore dei Lavori, l’andamento dell’appalto e denunciare tempestivamente (entro 60 giorni o 1 anno a seconda della tipologia di appalto) e per iscritto all’appaltatrice eventuali vizi e difformità scoperti, al fine di non incorrere in eccezioni di decadenza dalla relativa azione di garanzia.
( a cura dell’Avvocato Gianmarco Cecconi)