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Diritti degli sciatori e responsabilità dei gestori
21 Febbraio 2025La fauna selvatica rappresenta una risorsa importante per il nostro Paese, ma può anche costituire un serio pericolo per automobilisti e motociclisti. Gli incontri con animali selvatici lungo le strade possono comportare danni significativi ai veicoli e, in alcuni casi, anche ferimenti per le persone coinvolte. Ma chi è responsabile in queste circostanze? È previsto un risarcimento per i danni causati da un sinistro con un animale selvatico?
Fino a tempi relativamente recenti, gli animali selvatici erano considerati “res nullius”, il che significava che non era possibile chiedere un risarcimento per i danni da essi causati. Tuttavia, con l’entrata in vigore della Legge n. 157/1992, che regola la protezione della fauna selvatica, gli animali selvatici sono stati riconosciuti come patrimonio indisponibile dello Stato. Questa legge stabilisce che le Regioni siano le titolari della competenza normativa in merito al patrimonio faunistico e responsabili delle attività di programmazione, coordinamento e controllo della gestione della fauna selvatica.
Di conseguenza, è compito delle Regioni predisporre misure adeguate per prevenire incidenti stradali causati dalla presenza di animali selvatici. In caso di mancata attuazione di tali misure, la Regione può essere considerata responsabile giuridicamente per i danni causati.
La Corte di Cassazione ha esaminato frequentemente la questione della responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica, confermando che la Regione è responsabile dei danni in base al principio di responsabilità oggettiva previsto dall’art. 2052 del Codice Civile. Questo articolo stabilisce che i danni causati da animali sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione, e nel caso in esame, dalla Regione.
Secondo la Corte, i danni causati dalla fauna selvatica sono risarcibili a norma dell’art. 2052 C.C., poiché la responsabilità non è attribuita sulla base di un dovere di custodia, ma piuttosto sulla proprietà o sull’utilizzo dell’animale. Inoltre, le specie protette dalla Legge n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono gestite da soggetti pubblici per garantire la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La legittimazione passiva per l’azione di risarcimento dei danni causati da animali selvatici spetta esclusivamente alla Regione. Quest’ultima, in quanto titolare della competenza normativa sul patrimonio faunistico e delle relative funzioni amministrative, potrà rivalersi, anche chiamando in causa altri enti, qualora questi ultimi non abbiano adottato le misure necessarie per prevenire il danno.
In sintesi, la responsabilità per i danni causati da animali selvatici ricade sulla Regione, la quale ha il dovere di attuare misure preventive e di gestione adeguate. I cittadini, quindi, hanno diritto a un risarcimento per i danni subiti, e la corretta identificazione del legittimato passivo è fondamentale per la tutela dei propri diritti. La conoscenza di queste normative è essenziale per affrontare eventuali sinistri con animali selvatici in modo informato e consapevole.