Compatibilità tra Reddito di Cittadinanza (RDC) ed Indennità di Disoccupazione (NASPI)
26 Febbraio 2019Il Patto di Prova
29 Aprile 2019I Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con la sentenza n°246 del 2/03/03/2018 pubblicata il 09/04/2018, hanno accolto il ricorso presentato dall’Avvocato Monica Ricci Studio Legale Ricci&Partners per conto di un contribuente avverso un “Avviso di Accertamento ICI “ notificato attraverso il Comune di Fiuggi dal Concessionario di riscossione.
Nel caso specifico il destinatario dell’avviso era un condominio, che, in quanto semplice ente di gestione, è privo di soggettività giuridica e, quindi, giuridicamente il domicilio dell’ente condominiale coincide con quello dell’amministratore pro tempore. La notifica di un atto indirizzato al Condominio, qualora non avvenga nelle mani dell’amministratore, può essere fatta nello stabile condominiale solo qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi idonei; come tali, idonei a configurare un ufficio dell’amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita preso il domicilio di quest’ultimo. Non solo; i giudici di legittimità hanno più volte ribadito che la notifica al condominio degli edifici, in quanto semplice ente di gestione privo di soggettività giuridica, va effettuata, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche, all’amministratore.
L’amministratore, in effetti, viene configurato soggettivamente come elemento che unifica, all’esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, in mani proprie, l’atto da notificare a quest’ultimo può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli articoli 139 e seguenti del Codice procedura civile. Tra questi luoghi può essere compreso, in quanto ufficio dell’amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni. Sulla scorta di tali premesse, la Commissione tributaria provinciale di Frosinone – con Sentenza nr del 09 aprile 2018 nr 246 ( pubblicata in LEX24- BANCA DATI DEL SOLE24ORE) – accogliendo il ricorso ha dichiarato inesistente giuridicamente la notifica di un’ingiunzione di pagamento fiscale spedita a un condominio in quanto effettuata presso l’edificio di cui consta la compagine e non, invece, presso un luogo riferibile al relativo amministratore pro tempore.