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7 Giugno 2024La Corte di Cassazione, sezione 1, Civile, con ordinanza del 16 aprile 2024 n° 10250, ha ribadito che il diritto dei nonni a mantenere significativi rapporti con i nipoti minorenni è funzionale all’interesse di questi ultimi, pertanto il giudice può consentirne l’esercizio solo se dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo dei minori ne derivi un vantaggio per questi ultimi. La vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte concerneva una nonna che reclamava il proprio diritto, sancito dall’art. 317 bis c.c., di continuare a frequentare la nipote, figlia di genitori divorziati.
La domanda veniva dapprima rigettata dal Tribunale dei Minorenni e, in secondo grado, dalla Corte d’Appello, la quale osservava che il percorso di riavvicinamento della minore alla nonna doveva essere subordinato alla valutazione delle condizioni psicologiche della minore, ritenuta molto fragile e soprattutto, al superamento dell’elevata conflittualità presente tra i genitori, nella quale la nonna, peraltro, risultava profondamente coinvolta.
La Corte di Cassazione, adita dalla nonna, statuiva che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni deve presupporre una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi.
Il Giudice, quindi, nel valutare se consentire il mantenimento di tali rapporti, dovrà verificare non solo, semplicemente, l’assenza di qualsivoglia pregiudizio per il minore, ma il preciso vantaggio ad esso derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che lo riguarda, non potendo, peraltro, imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque, risultino capaci di discernimento.
Dai princìpi sopra esposti si evince quindi che la Suprema Corte considera la responsabilità dei genitori e il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti come situazioni giuridiche “serventi”, le quali devono focalizzarsi sul primario interesse del minore e sull’esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare.
In conclusione, i nonni, quali ascendenti, hanno senz’altro diritto di vedere e frequentare i propri nipoti, ma l’esercizio di tale diritto non è incondizionato e, in caso di contrasti, dovrà essere valutato in concreto da un Giudice, tenuto conto sempre dell’interesse primario dei minori, che sussisterà quando il coinvolgimento dei nonni si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi e formativi.