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15 Novembre 2024La questione del diritto dell’ex coniuge a ricevere una quota dell’indennità di fine rapporto (TFR) è complessa e ha generato dibattiti sia in ambito giuridico che dottrinale. In particolare, ci si chiede se tale diritto si attivi anche quando l’indennità venga maturata prima della sentenza di divorzio, e se il coniuge separato, ma non ancora divorziato, possa avere diritto a una quota di TFR.
Un primo aspetto da considerare è l’assenza di una disciplina chiara riguardante il diritto dell’ex coniuge a ricevere una parte dell’indennità di fine rapporto maturata dall’altro coniuge prima della sentenza di divorzio. Inoltre, la legge attuale non prevede alcun diritto per il coniuge legalmente separato, ma non ancora divorziato, a ricevere tale indennità. Questa situazione ha portato a interpretazioni normative contrastanti e a sollevare questioni di legittimità costituzionale, in particolare in relazione al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità, obbligando gli interpreti a una ricostruzione normativa che tenesse conto della disparità di trattamento esistente. Le pronunce giurisprudenziali si sono spesso contraddette: da un lato, alcuni giudici hanno escluso il diritto alla quota di TFR durante la separazione o il corso del divorzio; dall’altro, la Suprema Corte ha riconosciuto tale diritto anche per le indennità maturate prima del divorzio, purché l’assegno divorzile non fosse stato ancora attribuito.
L’articolo 12 bis della legge n. 898/1970 stabilisce che il coniuge divorziato ha diritto a una percentuale pari al 40% dell’indennità di fine rapporto, anche se questa matura dopo la sentenza di divorzio. Tuttavia, la questione centrale è se il diritto sussista anche qualora l’indennità sia maturata prima della sentenza. La giurisprudenza ha chiarito che il diritto alla quota di TFR è riconosciuto solo se l’indennità matura al momento della proposizione della domanda di divorzio o successivamente, escludendo così situazioni in cui il diritto si attiverebbe retroattivamente.
La dottrina si divide in due posizioni principali. Una parte sostiene che il diritto alla quota di TFR sorge anche per le indennità maturate prima della sentenza di divorzio, mentre un’altra parte esclude tale possibilità, ritenendo che ciò creerebbe una retroattività non consentita. La Suprema Corte ha trovato un compromesso, riconoscendo il diritto alla quota di TFR che matura prima del divorzio, ma solo se la domanda di divorzio è stata proposta.
Il diritto dell’ex coniuge alla quota dell’indennità di fine rapporto è una questione giuridica complessa, caratterizzata da un vuoto normativo e da interpretazioni giurisprudenziali contrastanti. La linea interpretativa prevalente sembra sostenere che il diritto alla quota di TFR possa essere riconosciuto anche se l’indennità matura prima della sentenza di divorzio, a condizione che la domanda di divorzio sia stata presentata. Tuttavia, resta essenziale considerare le specifiche circostanze di ogni caso e le disposizioni legislative vigenti.
(A cura dell’avvocato Monica Ricci)