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10 Maggio 2024La Cassazione con l’ordinanza n° 9442 del 09 aprile 2024, ha rigettato il ricorso di un madre che si opponeva al pernottamento del figlio presso il padre, genitore non collocatario .
Nel caso specifico al momento della separazione atteso lo stato di salute del bambino , il Tribunale nel pronunciare la separazione tra i coniugi disponeva la collocazione del bambino presso la madre con il diritto di visita del padre, ma poneva un divieto al pernotto del minore presso il padre. Costui al compimento del 10 anno di età del proprio figlio e, sopraggiunto il divorzio, ricorreva al Tribunale affinché venissero modificate le condizioni di divorzio in relazione al suo diritto di visita al minore e chiedendo espressamente che il bambino potesse trascorrere con lui anche la notte .
Il Tribunale espletata una consulenza medica di ufficio , accoglieva il ricorso del padre disponendo un ampliamento del suo diritto di visita ed inserendo nel calendario delle visite i pernottamenti .
Contro tale decisione la madre proponeva reclamo , affermando che il padre non era adeguato a prendersi cura del figlio epilettico .La Corte di appello, in parziale accoglimento del reclamo disponeva che il pernotto poteva essere inserito nel calendario delle visite, ma con gradualità e a decorrere dal luglio 2024 , cioè da quando , secondo i medici , la patologia del bambino avrebbe dovuto essere in regressione.
Contro questa salomonica decisione la madre ha proposto ricorso in Cassazione che però è stato respinto con la decisione in esame .
La Corte di Piazza Cavour con l’ordinanza in commento ha posto, si spera definitivamente, l’accento sul primario interesse del minore alla conservazione della relazione familiare e a non subire un repentino cambiamento della sua routine, nell’ambito del conflitto tra genitori.
La Corte ha infatti statuito “ i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non convivente devono di regola comprendere tutti i momenti della vita quotidiana del minore, anche se in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai tempi di convivenza con l’altro genitore, e in essi vanno compresi i pernottamenti – salvo che si evidenzi uno specifico e attuale pregiudizio per il minore – in modo da consentire al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale, in conformità alle condizioni del provvedimento di affidamento”
In varie occasioni la Corte EDU ha invitato le autorità nazionali italiane ad adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore e i figli, affermando che “per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare”. D’altronde l’articolo 337- ter cod. civ. prevede che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Diritti che devono essere rispettati sia ove si adotti l’affidamento condiviso, sia “per quanto possibile” in caso di affidamento esclusivo.
(a cura dell’Avvocato Monica Ricci)