Il patto di prova è disciplinato dall’art. 2096 c.c., secondo cui il lavoratore ed il datore di lavoro possono prevedere un periodo di prova che ha lo scopo di permettere di valutare la convivenza del rapporto di lavoro.
Al termine di tale periodo, le parti possono scegliere o di recedere dal contratto oppure di proseguire; nel caso di recesso non vi è alcun obbligo di motivazione né di dare il preavviso.
Se però è stato previsto un termine minimo di tale periodo, il recesso può avvenire solo dopo tale scadenza.
Mentre il patto richiede la forma scritta, il recesso può invece essere intimato anche oralmente.
Tale patto deve necessariamente essere stipulato prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto di lavoro e pertanto risulta assolutamente illegittimo un licenziamento intimato sulla base di un patto di prova concordato successivamente all’inizio della prestazione lavorativa.
Se è vero che trascorso il termine di prova non vi è alcun obbligo di assunzione e quindi il recesso è assolutamente lecito, vi sono delle ipotesi in cui il recesso è invece del tutto illegittimo.
Una prima ipotesi ricorre nel caso in cui la prova sia stata superata positivamente dal lavoratore e cioè quando il datore di lavoro abbia comunicato il superamento della prova al lavoratore.
Una seconda ipotesi è stata individuata nel caso in cui non è stato consentito al lavoratore di superare la prova, ad esempio perché il lavoratore non è stato posto nelle condizioni di sostenere la prova per omessa concreta attribuzione delle mansioni o perché la prova ha avuto ad oggetto mansioni diverse da quelle previste per l’assunzione.
Conseguenze di un patto di prova illegittimo
Nel caso di illegittima apposizione del patto di prova (perché ad esempio aggiunto dopo l’inizio del rapporto) il rapporto di prova si trasforma in rapporto ordinario.
Nel caso invece di recesso illegittimo intimato durante lo svolgimento della prova, lo strumento di tutela va individuato nella prosecuzione – ove possibile- della prova fino alla scadenza del termine concordato o nel risarcimento del danno.
Solo nel caso vi sia stato un licenziamento durante il periodo di provo per motivo illecito (ad esempio perché discriminatorio) o per motivo estraneo al rapporto di lavoro, è riconosciuta al lavoratore la tutela reale o obbligatoria, a seconda delle cause di lavoro e dei requisiti occupazionali del datore di lavoro).