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18 Ottobre 2024Da tempo sia la legge che la giurisprudenza ammettono la risarcibilità del cosiddetto “danno da vacanza rovinata”, consistente nel pregiudizio di natura psicofisica subìto dal turista che non abbia potuto godere pienamente di un viaggio, quale occasione di svago e di riposo.
La fattispecie tipica dalla quale discende il diritto a tale risarcimento è quella della difformità tra gli standard qualitativi dei trasporti, dell’alloggio o dei servizi offerti dal tour operator e quelli poi realmente fruiti dal turista/viaggiatore.
Come espressamente stabilito dall’art. 46 del Codice del Turismo, però, non ogni inadempimento degli operatori turistici è rilevante ai fini dell’ottenimento di un risarcimento del danno da vacanza rovinata, ma solo quell’inadempimento che non sia di scarsa importanza. Appurato quest’ultimo aspetto, il viaggiatore, oltre alla risoluzione del contratto di viaggio può ottenere un ristoro economico correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta. Ad esempio, è stata ritenuta meritevole di tutela risarcitoria la situazione di due sposi in viaggio di nozze i quali venivano dirottati in una struttura alberghiera diversa da quella pattuita, tenuto conto proprio della irripetibilità del viaggio, rispetto al quale le aspettative degli stessi erano molto alte (Tribunale di Frosinone n. 447/2024). Di recente però la giurisprudenza dei tribunali di merito ha aperto alla possibilità di un risarcimento del danno non patrimoniale anche in relazione ad uno dei disagi più frequenti sofferti dai viaggiatori, ossia lo smarrimento del proprio bagaglio. A tale conclusione è giunto, con sentenza n. 356 del 15 febbraio 2024, il Tribunale di Siracusa, al quale si era rivolto un viaggiatore che, in occasione di una crociera, aveva acquistato un servizio di spedizione bagaglio che prevedeva la riconsegna dello stesso a bordo della nave in una data non successiva a quella della partenza. Il giorno dell’imbarco però non era rinvenuto il bagaglio a bordo e, a nave ormai salpata, veniva comunicato il presumibile smarrimento dello stesso. Il Tribunale quindi ha accolto la richiesta di risarcimento per danno da vacanza rovinata, rammentando la natura di quest’ultimo quale disagio e afflizione subìti dal viaggiatore per non aver goduto pienamente della vacanza, determinatisi, nel caso di specie, poiché lo stesso, a causa della mancanza dei propri effetti personali e del proprio abbigliamento, non aveva potuto partecipare ad escursioni, attività sportive e serate a tema, non rilassandosi come aveva previsto. In virtù di ciò, il Tribunale ha riconosciuto al viaggiatore il diritto al pagamento di una somma, quantificata in via equitativa, a titolo risarcitorio per il danno da vacanza rovinata subìto.
(A cura dell’Avvocato Gianmarco Cecconi)