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19 Luglio 2024La Banca è responsabile dei prelievi fraudolenti da conto corrente del cliente se non prova la colpa grave di quest’ultimo
6 Settembre 2024La Corte di Giustizia Tributaria di Roma con la sentenza n° 9141 del 09 luglio 2024 ha stabilito che l’accertamento sull’imposta di soggiorno non possa essere determinato esclusivamente dalla stima basata sulle informazioni trasmesse dalla Questura.
Come è noto , l’imposta di soggiorno prevista dal D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, si paga per ogni ospite e pernottamento nelle strutture ricettiva. Il soggetto passivo è il turista, ma chi esercita l’attività alberghiera è il responsabile d’imposta. La struttura ricettiva dichiara al comune il numero dei pernottamenti e l’ente su tale base liquida l’imposta . L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni i dati aggregati per struttura dei pernottamenti comunicati alla Questura per supportare le attività di controllo.
Ad avviso della nona sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Roma i dati in questione non sono sufficienti per l’emissione dell’atto di accertamento emesso da l Comune ai fini dell’imposta di soggiorno che stima in via induttiva i pernottamenti attraverso l’incrocio con i dati comunicati alla Questura.
La questione affrontata dai Giudici Tributari , pur riguardando il caso di una struttura ricettizia Roma contro Roma Capitale, è in realtà comune all’imposta di soggiorno applicabile dalla generalità delle amministrazioni locali, tali dati non consentono di individuare né i pernottamenti effettivi né le situazioni di esenzione.
La tariffa applicabile varia in funzione della fascia di prezzo praticata dalla struttura. Questo significa che l’esercente deve comunque versare il tributo al Comune anche se il turista si fosse reso inadempiente al riguardo.
Il numero delle presenze è indicato dall’impresa ricettiva nella dichiarazione annuale ma in realtà la maggior parte dei Comuni pretende una comunicazione periodica, in concomitanza con ciascun versamento, al fine di riscontrare le modalità di determinazione dell’importo pagato.
Il problema principale nella gestione dell’imposta è quello della verifica della correttezza del numero dei pernottamenti dichiarati. Per questo motivo, con il Dm 11 novembre 2020 si è disposto che l’agenzia delle Entrate metta a disposizione dei Comuni i dati comunicati alla Questura dall’esercente, ai fini della normativa della pubblica sicurezza. Si tratta del numero dei pernottamenti presunti sulla base della prenotazione effettuata. Non risultano dunque le eventuali disdette o variazioni rispetto alle prenotazioni.
Secondo la Corte di Giustizia Capitolina , il dato ottenuto dal Comune in base ai dati della Agenzia delle entrate non è sufficiente a fondare un avviso di accertamento in quanto lo stesso non descrive dettagliatamente il numero effettivo dei giorni di permanenza in struttura né le molteplici ipotesi di esenzione dal tributo.
(a cura dell’Avv.to Monica Ricci)