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8 Novembre 2024Con ordinanza n. 20790 del 25 luglio 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti in presenza dei quali è configurabile la responsabilità dell’istituto scolastico in caso di infortunio subito da uno studente durante l’ora di educazione fisica.
La predetta pronuncia è frutto del ricorso in Cassazione proposto da un’alunna che aveva citato in giudizio la sua scuola, insieme al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un infortunio avvenuto durante lo svolgimento di una lezione di educazione fisica. Nello specifico, l’alunna stava giocando a rugby con i suoi compagni quando veniva strattonata cadendo rovinosamente all’indietro e sbattendo la nuca contro il pavimento di cemento.
L’alunna affermava sussistere la responsabilità dell’istituto scolastico, in particolare ex art. 1218 e 2048 C.C., in quanto gli insegnanti avrebbero permesso di fare un gioco intrinsecamente pericoloso in un ambiente assolutamente inadatto.
Con sentenza, il Tribunale di Venezia rigettava la domanda. La sentenza di primo grado veniva successivamente confermata anche dalla Corte d’Appello di Venezia.
L’attrice, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte in passato aveva già avuto modo di affermare che per quanto riguarda la responsabilità della scuola ex art 2048 C.C. per integrarsi l’obbligo di risarcimento è necessario: che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara e che lo stesso sia spropositato e incompatibile con le caratteristiche dello sport; non è sufficiente una semplice violazione delle regole sportive, ma occorre che l’atto sia del tutto estraneo all’attività sportiva in sé.
È necessario poi che la scuola non abbia predisposto le relative cautele per evitare l’infortunio. Ricade sull’istituto scolastico l’obbligo di predisporre le misure atte a garantire la sicurezza degli studenti durante le attività sportive e non solo, e quindi organizzare le lezioni in maniera tale da ridurre al minimo i rischi.
Quanto all’onere della prova ne consegue che, grava sullo studente l’onere di provare l’illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l’inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto.
Facendo piena e corretta applicazione dei predetti principi i Giudici della Suprema Corte hanno dato nuovamente torto all’alunna escludendo una qualsiasi responsabilità dell’Istituto Scolastico. La Cassazione ha fatto propria la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado; si è esclusa la pericolosità dell’esercizio svolto e, considerato che la condotta delle alunne della squadra avversaria a quella dell’attrice era stata repentina ed imprevedibile, si è ritenuto che la scuola avesse fatto il possibile per assolvere al suo obbligo di vigilanza. Quanto al sinistro che si è verificato, invece, si è ritenuto che questo evento rientrasse nell’alea ordinaria dell’attività sportiva a cui la stessa studentessa ricorrente ha preso parte durante l’ora di educazione fisica.