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Con la recente Ordinanza del 10.06.2024 n° 16051 la Corte di cassazione è stata chiamata a rispondere sul quesito riguardante il diritto all’assegno divorzile nel caso in cui il beneficiario intrattenga una stabile relazione.
Tizio adiva il Tribunale di Lecce al fine di ottenere la revoca dell’assegno divorzile disposto in favore della ex moglie adducendo una stabile relazione intrapresa dalla stessa con un nuovo compagno.
Il Tribunale rigettava questa richiesta e veniva proposto reclamo.
La Corte d’Appello Lecce respingeva il gravame rilevando che la frequentazione seppur stabile della ex moglie con un altro uomo non avendo la caratteristica di convivenza familiare non poteva far venir meno l’obbligo dell’assegno divorzile .
La Corte di Appello ribadiva l’esistenza della componente compensativa dell’assegno divorzile , tenuto conto dell’impegno profuso dalla donna per oltre 20 anni nei confronti del marito e dei figli.
La Cassazione adita dal marito , con l’ordinanza in commento , ha confermato la sentenza di secondo grado sottolineando la differenza fra stabile frequentazione e stabile convivenza. la Corte d’Appello, secondo la Cassazione , ha correttamente ritenuto invariata la funzione compensativa dell’assegno divorzile in considerazione del sacrificio sostenuto dalla donna nel corso della vita matrimoniale, con la conseguenza che anche ove fosse stata provata la coabitazione e non già la mera frequentazione o relazione sentimentale, non vi sarebbero stati i presupposti per la revoca dell’assegno.
I Giudici di Piazza Cavour hanno affermato il principio che “ una stabile convivenza connaturata da un concreto progetto di vita comune” possa determinare il venir meno il diritto all’assegno divorzile, ma non certo la sola stabile nuova frequentazione o relazione e, in ogni caso non va dimenticata la natura compensativa dell’assegno divorzile.