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20 Settembre 2024Con ordinanza n. 19078 dell’11 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha statuito che non è esclusa la responsabilità dell’ente proprietario della strada pubblica quando su questa un pedone, anche disattento, subisce un danno cadendo in una buca.
Con il predetto provvedimento la Suprema Corte è tornata ad occuparsi della responsabilità dell’ente pubblico quale custode della strada, nell’ipotesi in cui un pedone cade a causa di una buca presente sul manto stradale.
La pronuncia è frutto del ricorso in Cassazione del Comune di Fabrizia, contro una sentenza che lo aveva condannato, in primo e secondo grado, al risarcimento dei danni subiti da una donna a seguito di una caduta in un tombino ricoperto da foglie e rami lungo una strada comunale.
Secondo l’ente locale ricorrente non ci sarebbe una relazione di causa-effetto tra l’incidente e la condizione della strada, ma nemmeno con la disattenzione della donna, da doversi considerare a suo dire circostanza escludente la responsabilità del custode della cosa.
Tuttavia, la Suprema Corte, in adesione all’orientamento maggioritario della stessa, ha confermato la responsabilità della Pubblica Amministrazione, specificando che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 C.C., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e che “su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 C.C.”
La Corte di Cassazione ha dunque rigettato il ricorso affermando il seguente principio di diritto “L’ente proprietario della strada di pubblico transito è responsabile dei sinistri la cui dinamica sia riconducibile ad una situazione di pericolo derivante dalla struttura della strada e delle pertinenze. Ad escludere la responsabilità da cose in custodia dell’ente può influire la condotta della vittima se qualificabile come abnorme e dunque non prevedibile in relazione al contesto”.
Pertanto, la presenza di difformità sulla strada, anche se visibili, non giustifica l’automatica attribuzione del danno alla negligenza del pedone. Per escludere la responsabilità dell’ente custode della strada è necessaria una disattenzione tale da poter essere considerata “abnorme”, tale da assumere efficacia causale esclusiva dell’evento dannoso.