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7 Giugno 2024Marchi d’impresa, fino al 6 dicembre è possibile accedere al finanziamento UE per la registrazione
21 Giugno 2024Con la sentenza del 24 maggio 2024, n. 20763, la Corte Di Cassazione Sezione Penale ha statuito che l’accertamento dello stato di ebrezza del conducete non necessita dell’alcooltest in presenza di atteggiamenti sintomatici della presenza di alcool nel sangue.
Questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte dopo aver respinto il ricorso di un automobilista.
Il tribunale di Brescia, in primo grado, aveva riconosciuto l’automobilista colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis Del C.D.S. (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e lo aveva condannato alla pena di sei mesi di arresto ed € 1.500,00 di ammenda, con pena sospesa, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, per aver guidato sotto l’effetto dell’alcool ed aver causato un incidente stradale. Con sentenza la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concedeva il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale e per il resto confermava la sentenza del Tribunale. L’automobilista allora impugnava la sentenza ricorrendo in Cassazione e contestando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 186, comma 2, lett. c) del C.D.S., il ricorrente rilevava come la Corte pur non avendo ritenuto l’inutilizzabilità degli accertamenti effettuati dai sanitari sull’automobilista abbia poi errato nel ritenere comunque comprovata la sussistenza dello stato di ebbrezza, desumendo che il tasso alcolemico avesse superato la soglia minima dalle sole dichiarazioni degli agenti di polizia.
La difesa dell’automobilista sosteneva che non sarebbe possibile evincere la presenza di una certa quantità di alcool nel sangue tale da far ritenere superata la soglia minima, da soli elementi riferiti dai testimoni sulla presenza di uno stato confusionale, di urti con l’automobile al cordolo del marciapiedi e dalla mancata risposta alle sollecitazioni egli operanti.
La Suprema Corte con questa sentenza ha chiarito e statuito, che lo stato di ebrezza può essere dedotto non solo dal risultato dell’alcooltest ma anche da “adeguati elementi obiettivi e sintomatici” e questo perché l’esame strumentale non costituisce una prova legale. Da ciò il fatto che il giudice, in mancanza di un valido esame alcoolimetrico, può trarre il proprio convincimento sullo stato di ebrezza sulla base di elementi obiettivi e sintomatici riconducibili ad un uso elevato di bevande alcoliche, come la presenza di un forte odore di alcool, nonché l’assoluta incapacità del conducente di controllare l’autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivolte dagli agenti di polizia, focalizzandosi quindi su aspetti rilevati al momento del posto di blocco dalle forze dell’ordine.