La Nuova Legge sulla Class Action
31 Maggio 2019Istituzione Sportello Legale
14 Aprile 2020Corte di Cassazione, Sez. II civile, Sentenza n. 8275 del 25 marzo 2019 – Pres. Stefano Petitti – Cons. Rel. Milena Falaschi.
“In tema di condominio, con riguardo all’avviso di convocazione di assemblea ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. (nel testo ratione temporis vigente), posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata (del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari), e in particolare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell’art. 1335 c.c., al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio (sottoposto al relativo onere), in applicazione della presunzione dell’art. 1335 c.c. richiamato, dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”
Secondo la Suprema Corte, grava in capo al condomino l’onere di controllare la corrispondenza a lui diretta, quindi ritenendo operante il principio di presunzione di conoscenza ex articolo 1335 c.c., da parte del destinatario. E’ fuor di dubbio che il condomino prima dell’assemblea deve essere avvisato per tempo, per poter prenderne parte e quindi esprimere il proprio diritto di voto; il quando possa dirsi perfezionato l’iter procedimentale da parte dell’amministratore del condominio ex 1117 c.c. Cartina tornasole dell’intera fattispecie risulta essere l’art. 1335 del c.c., la presunzione di conoscenza, in virtù del quale ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona, si reputa conosciuta, al momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, ossia al luogo che, per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la cognizione del suo contenuto. Tale presunzione opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione stessa nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato, quindi è un principio applicabile anche alle convocazioni a mezzo posta elettronica che il condomino ha dichiarato nell’anagrafica consegnata all’amministratore. Il condomino, qualora contesti l’invio della convocazione dovrà dimostrare che per ragione a lui non imputabile, quindi senza colpa, si sia trovato a nell’impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, a causa di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà. Quello che conta è la consegna della comunicazione all’indirizzo del destinatario e non la sua materiale apprensione o effettiva conoscenza.