L’ Assegno Divorzile non viene meno se c’è solo una stabile Nuova Relazione
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19 Luglio 2024Se il cliente indica il codice IBAN sbagliato la banca che accredita la somma è responsabile così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n° 17415 del 25.06.2024 e pronunciando il seguente principio di diritto : «In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari».
La pronuncia in commento trae origine da un giudizio promosso da un assicurato per il pagamento di un indennizzo da parte della Compagnia Reale Mutua Assicurazioni che lo corrispose ad altro soggetto in quanto errò nell’indicazione dell’IBAN e l’Istituto di Credito non si era avveduto della mancata corrispondenza tra l’identificativo unico (i.e. IBAN) riportato nel suo ordine di bonifico ed il nominativo del beneficiario ivi pure indicato.
Il Tribunale di Brescia ha inquadrato la domanda dell’attore come azione volta ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto arrecato dalla Banca allo stesso ed ha quindi condannato l’istituto di credito a pagare all’attore-correntista a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ., € 40.000,00. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto sussistere una condotta negligente della Banca che, a fronte di ordine di bonifico di importo elevato, non aveva ritenuto di verificare la corrispondenza tra codice IBAN e nome del beneficiario. La Banca promosse prima Appello dinanzi la Corte di Appello di Brescia che con la sentenza n°320 del 20 marzo 2020 confermò la sentenza di primo grado, l’istituto di credito ha ricorso in cassazione
Nella pronuncia la Corte la Cassazione distingue due ipotesi di responsabilità della banca e, cioè : a)quando la banca esegua un’operazione di pagamento su disposizione di pagamento errata nel caso che l’operazione provochi un danno al proprio cliente che utilizza il servizio bancario di pagamento come pagatore o quale destinatario dei fondi movimentati per l’operazione); b) quando la banca esegua l’operazione che provochi un danno al beneficiario di una disposizione di pagamento che non è titolare di un conto di accredito presso la banca stessa. Nel primo caso al fine di determinare una responsabilità dell’istituto è necessario dimostrare la sua consapevolezza circa l’errore del cliente. La banca per essere esente da colpa deve solo dimostrare di aver eseguito l’operazione utilizzando il sistema interamente automatizzato di pagamento, che di per sé esclude il dover eseguire un controllo sulla operazione.
Nella seconda ipotesi la Banca ha un dovere di diligenza nei confronti dell’effettivo beneficiario rimasto insoddisfatto e quindi, per liberarsi da responsabilità deve provare di aver agito adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di individuazione errata del beneficiario del pagamento o, deve dimostrare di essersi comportata in modo da rendere possibile la individuazione del soggetto gratificato dal pagamento erroneamente effettuato.
( a cura dell’Avvocato Monica Ricci)