Pacchetto Platinum
22 Novembre 2023Il Diritto di visita del genitore non collocatario deve comprendere i pernottamenti anche se i figli son piccoli, lo ha stabilito la Cassazione
3 Maggio 2024A partire dal 2017 i gestori dei servizi per la fornitura di energia elettrica e gas naturale sono obbligati a proporre agli utenti, oltre alle loro offerte commerciali, le cosiddette offerte PLACET (offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela).
Caratteristica di tali offerte è quella per cui il prezzo resta fisso e invariabile per 12 mesi, al termine dei quali però le condizioni economiche possono essere oggetto di variazione unilaterale da parte del venditore, fatto salvo il diritto di recesso dell’utente.
Ciò che accade nella pratica quindi è che i consumatori vengono spesso attratti da offerte contenenti prezzi estremamente vantaggiosi, ma che trascorso poi il primo anno, le condizioni vengano cambiate dal venditore e l’utente si ritrovi perciò a pagare bollette molto più salate di quelle pagate in precedenza.
Affinché tale procedura sia legittima, il venditore, in base a quanto previsto dall’art. 14 della deliberazione ARERA 555/2017/R/com, che detta per l’appunto la disciplina delle offerte PLACET, è tenuto ad inviare una comunicazione all’utente almeno 3 mesi prima della decorrenza delle nuove condizioni economiche, termine che dovrà altresì coincidere con la scadenza delle vecchie condizioni.
Questo proprio perché le offerte PLACET si rinnovano di 12 mesi in 12 mesi.
Nella comunicazione il venditore dovrà specificare quindi il prezzo che sarà applicato alla scadenza dei 12 mesi in corso, che sarà pari al prezzo dell’offerta PLACET commercializzata dal gestore nel momento in cui viene inviata la comunicazione.
Dal momento in cui riceve tale comunicazione l’utente ha a disposizione 15 giorni per esercitare il diritto di recesso, in caso contrario il contratto sarà rinnovato alle nuove condizioni per ulteriori 12 mesi.
Non solo, salvo prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio della stessa.
Tale ultimo passaggio della disciplina regolamentare appare decisamente discutibile, poiché di fatto pone a carico del consumatore l’onere di una prova negativa (il mancato arrivo della comunicazione).
Nell’eventualità in cui però il venditore non rispetti il termine suddetto e non comunichi quindi all’utente le nuove condizione economiche con il preavviso previsto, per i successivi 12 mesi si applicherà il prezzo minore tra quello indicato nelle condizioni economiche in scadenza e il prezzo previsto dall’offerta PLACET applicabile al cliente e commercializzata dal venditore alla data di attivazione delle nuove condizioni economiche.
Dinanzi a tale quadro regolamentare è quindi sempre opportuno che l’utente presti grande attenzione, al fine di prevenire spiacevoli sorprese, ad ogni comunicazione che gli venga inviata dal venditore, controllando costantemente la casella di posta elettronica indicata al momento della stipula del contratto di somministrazione e nel caso in cui riceva una modifica delle condizioni economiche verifichi se la stessa è stata inviata almeno tre mesi prima della scadenza dell’annualità in corso.
Si ricorda che in caso in cui si ritengano lesi i propri diritti, prima di intraprendere iniziative in sede giudiziale è oggi obbligatorio per il consumatore l’esperimento di un tentativo di conciliazione presso l’apposito organismo istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dinanzi al quale l’utente può far valere le proprie ragioni personalmente o essere rappresentato da un delegato.
(a cura dell’Avvocato Gianmarco Cecconi)