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26 Luglio 2024La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 16133 dell’11 giugno 2024, è intervenuta statuendo che ai fini dell’anzianità di servizio degli insegnanti vanno riconosciuti anche gli anni di blocco degli scatti stipendiali.
La questione trae origine dall’art. 9 del DL 78 del 2010, convertito in Legge n. 122 del 2010 che, nell’ottica di un contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, aveva disposto che gli anni 2010, 2011 e 2012 non fossero utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, misura successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall’art. 1 comma 1 lett. b del DPR n.122/2013.
In seguito, un intervento della Corte Costituzionale del 2015, con il quale si dichiarava l’illegittimità del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dall’art. 1 comma 1 lett. c del DPR n. 122/2013, aveva portato alla rimozione degli effetti del blocco per gli anni 2011 e 2012, rimanendo escluso il 2013, rispetto al quale non è stata mai avviata alcuna procedura di contrattazione relativa al comparto scolastico, dell’università e della ricerca.
Sulla base di tale quadro normativo, in questi anni il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIUR), nel ricostruire la carriera degli insegnanti, ha escluso il 2013 quale anno utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per gli scatti stipendiali di anzianità.
Già alcune pronunce di merito, negli ultimi tempi, avevano dato ragione a quei docenti che avevano agito in giudizio affinché anche l’anno 2013 fosse conteggiato per il calcolo dell’anzianità di servizio con tutto ciò che ne consegue in ordine alla maturazione del diritto alla pensione e alle differenze retributive e contributive.
In particolare la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 66/2024 aveva osservato che “l’unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico”.
La Corte di Cassazione, che si è trovata ad affrontare la questione per la prima volta, a seguito di un ricorso del MIUR, con la richiamata ordinanza ha confermato l’orientamento dei giudici di merito affermando che le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive, sono da considerarsi eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale, in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.
Conseguentemente, la Suprema Corte ha concluso che la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici e il blocco, dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, deve riguardare solo gli effetti economici e limitatamente al periodo di blocco considerato, senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici.
(a cura dell’Avvocato Gianmarco Cecconi)