Il Patto di Prova
29 Aprile 2019La Nuova Legge sulla Class Action
31 Maggio 2019Tassazione delle somme ottenuto a titolo di risarcimento
Per capire come vanno tassate le somme ottenute a titolo di risarcimento dei danni, anche nelle ipotesi di transazione stragiudiziale o giudiziale, è necessario distinguere le ipotesi in cui il risarcimento va ad indennizzare dei danni non patrimoniali (danno emergente), dalle ipotesi i cui gli importi sono stati versati a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (o lucro cessante). Difatti soltanto nel primo caso le somme non vengono tassate.
La ratio della distinzione va individuata nel fatto che, nel caso di danno non patrimoniale, si tratta di somme che vanno a ripristinare una sofferenza e quindi non vi è alcun guadagno. Rientrano in tali ipotesi: il danno biologico; il danno alla professionalità o all’immagine causato da una dequalificazione professionale; i danni per perdita di energie-psicofisiche.
Nel secondo caso, invece, le somme sono tassate perché si tratta di somme dirette a risarcire il lavoratore di redditi che avrebbe percepito se non si fosse verificato l’evento dannoso. Tale spiegazione trova la fonte normativa nel comma 2 dell’art. 6 del Tiur che stabilisce che: “ i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione di relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.
Infine, le somme percepiti a titolo di danno emergente, contrariamente a quelle percepite a titolo di lucro cessante, non sono soggette nemmeno a contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Tassazione incentivo all’esodo
Si tratta delle somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore al fine di favorire la risoluzione del rapporto di lavoro. Tali somme sono esenti dai contributi assistenziali e previdenziali ma sono soggette a tassazione con la stessa aliquota prevista per la tassazione separata del TFR.
Tassazione danni da licenziamento illegittimo
Il nostro sistema prevede due diverse conseguenze per il licenziamento illegittimo: il solo risarcimento dei danni e la reintegra sul posto di lavoro più un’indennità per le mensilità non percepite.
In entrambe le ipotesi le somme percepite dal lavoratore vanno tassate.
Nel caso del solo risarcimento, gli importi vengono tassati come il Tfr tramite trattenuta alla fonte operata direttamente dall’azienda, in quanto il rapporto di lavoro è cessato.
Nel caso invece di indennità con reintegra, gli importi vanno tassati come stipendi arretrati in quanto il rapporto di lavoro con l’azienda non è cessato. Una recente sentenza della Cassazione (29.01.2019 n°2407) ha stabilito che in questo caso l’aliquota da applicare corrisponde alla metà del reddito complessivo netto nel biennio interiore all’anno in cui è sorto il diritto e non all’aliquota media degli ultimi 5 anni come per il Tfr.
Per le somme percepite in sostituzione delle retribuzioni perse, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, mentre l’obbligo non sussiste per l’indennità sostitutiva della reintegra.
Nel caso invece di sola indennità senza reintegra, trattandosi di indennità risarcitoria collegata alla cessazione del rapporto di lavoro, si esclude la contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Tassazione contributo spese legali
È l’esborso dovuto per la prestazione dell’avvocato, corrisposta dal datore di lavoro quale contributo spese affrontate dal lavoratore durante una vertenza di lavoro, non devono essere inserite nella base del computo dell’imponibile previdenziale, assistenziale o fiscale.